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giovedì 26 agosto 2010

Le recenti novità nel Codice della strada a proposito di Educazione stradale

Gentile Redazione di Risorsa Longevità e gentili lettori, mi chiamo Sabino Cannone, sono psicologo-psicoterapeuta, esperto in psicologia del traffico.
Come esperto in materia, desidererei fornire alcune informazioni che credo possano essere utili per il dibattito avviato con l'articolo apparso ieri sul vostro sito:
http://www.risorsalongevita.org/?p=6905

Sono entrato nella grande (ma numericamente ristretta) famiglia degli psicologi del traffico nel 1993, proprio in conseguenza della promulgazione dell'allora Nuovo Codice della Strada che prevedeva l'istituzione dell'Educazione stradale obbligatoria per tutte le scuole di ogni ordine e grado ed una visita psicologica obbligatoria per prendere la patente. Norma quest'ultima mai resa operativa e ben presto cancellata. Da allora mi sono occupato di Educazione stradale nelle scuole e di formazione formatori. Vorrei dire la mia rispetto alle novità legislative introdotte di recente al Nuovo Codice della strada, in particolare per quanto riguarda l'ex art. 230, quello che normava l'attivtà di Educazione stradale nelle scuole. Apparentemente, nella sostanza non ci sono grandi variazioni rispetto al testo precedente, ma quelle poche sono, io credo, significative di una tendenza che vorrei esplicitare e commentare. Queste variazioni hanno generato anche un'incongruenza formale, che mi accingo a riportare.
L'incongruenza formale è data dal fatto che con le modifiche di recente apportate a questo articolo, si elimina il riferimento alle “associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di società sportive ciclistiche nonché di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”. Per cui quando successivamente si fa riferimento al comma 2 dell'ex art. 230, che è rimasto inalterato, si legge: “Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con propria ordinanza, disciplina le modalità di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole, anche con l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale, nonché di personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private”. Quali? Già, predette, dette prima. Proprio la parte che è stata tagliata. E qui, per concludere, viene il riferimento al merito dalla variazione. Viene tagliato il riferimento proprio all'aspetto della mobilità sostenibile che qualificava, secondo me, il termine di educazione stradale. Ora la strada è spianata per l'imperio della Sicurezza stradale. Concetto pericoloso per il vivere civile, oltre che fumoso ed aleatorio, perché spinge nella direzione del conformismo e della de-responsabilizzazione. So, di avere detto parole molto pesanti e forse anche scandolose, per cui, se vorrete avere la pazienza di seguirmi sul blog che ho di recente aperto e che è dedicato proprio a spiegare le mie idee su questo tema, ve ne sarò grato.
I riferimenti sono due. Il primo è al mio blog:
http://laviadellaguida.blogspot.com/

il secondo è al gruppo che ho aperto su Facebook:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000056895653#!/group.php?gid=112109345509009&ref=ts

Grazie per l'attenzione. Dr. Sabino Cannone

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